Per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 8 il gestore è tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interno da adottare nello stabilimento.
In seguito alla predisposizione del Piano di emergenza interno di cui all'art. 11, D.Lgs. 334/99;
trasmettere le informazioni di cui all'art. 11, comma 4, D.Lgs. 334/99, al Prefetto e alla provincia, nonché al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna.