D.Lgs.334/1999 aggiornato al D.Lgs.238/2005 e alla Direttiva 2003/105/CE
Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore è tenuto a redigere e/o aggiornare un rapporto di sicurezza.
Il rapporto di sicurezza è inviato all'autorità competente preposta alla valutazione dello stesso (CTR o CVR).