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CANTIERI: PSS - Piano sostitutivo di Sicurezza ai sensi della legge Merloni su appalti pubblici

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Elaborazione e stesura PSS - Piano Sostitutivo di Sicurezza ai sensi della Legge Merloni ter sugli appalti pubblici
 
D.Lgs 163/06 e s.m.i.
(Legge Merloni ter)
 
La stesura documentale è a carico dell’appaltatore o del concessionario.
Per la redazione del P.S.S. è necessario possedere i requisiti di cui all’art.98 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Il P.S.S. può essere modificato dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori , a seguito proposte delle imprese esecutrici.
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore o il concessionario consegna alla stazione appaltante il P.S.S. (quando non è previsto il P.S.C.).
(Art 131, comma 2, lettera b), D.Lgs 163/06
I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono metter a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del P.S.S., almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.
 
Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS)
 
Piano che si attiene alle scelte autonome dell’appaltatore (impresa esecutrice) e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando questo non sia previsto dal D.Lgs. 81/2008.
 
- Chi lo predispone
Viene predisposto dall’impresa esecutrice dei lavori (appaltatore) e dalle eventuali imprese di subappalto e/o di fornitura. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l’obbligo di predisporre il PSS per ogni cantiere in cui effettuano delle lavorazioni nel coso non si applichi il disposto di cui al D.Lgs. 81/2008.
 
- Quando si predispone
Viene predisposto entro trenta giorni dall’aggiudicazione dei lavori, e comunque prima della consegna degli stessi e/o l’inizio dei lavori stessi.
 
- Chi lo aggiorna
L’aggiornamento è demandato all’impresa esecutrice o al subappaltatore nei casi in cui il piano sia di competenza dei subappaltatori.
 
- Chi lo verifica
Le verifiche sono demandate agli enti di controllo.
 
- Quando è previsto
Il Piano Sostitutivo di Sicurezza è previsto per tutti i cantieri dove non si applichi il D.Lgs. 81/2008. In questi cantieri si è in assenza sia di PSC che del POS.
I contenuti minimi del Piano
Il piano non è sostitutivo del PSC e del POS, conseguentemente affronta tutti i rischi del cantiere individuando le relative misure di sicurezza. In caso di PSS l’appaltatore è esonerato dalla predisposizione del POS
Cerca questa categoria: Cantieri Temporanei - D.Lgs. 81/2008 Titolo IV
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