Safety - D.Lgs.81/2008 - Art.28 comma 1 - Valutazione dello stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004: (PARTE OBBLIGATORIA) PRIMA FASE INIZIALE GENERALE CON CHECK LIST ISPESL (AZIENDE SUPERIORI A 10 LAVORATORI)
Art. 28. - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi.
Il CLIENTE si impegna a mettere a disposizione tutti i dati in ingresso previsti dalle linee guida ISPELS.