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RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (ROA) - indagine approfondita

N. prodotto: R21802

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Safety -  D.Lgs.81/2008 Titolo VIII Capo V - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI  (N.I.R.) : INDAGINE APPROFONDITA DELLE SORGENTI con SPETTRORADIOMETRI OCEAN OPTICS per MISURARE le sorgenti pericolose.
 
ESEMPI DI SORGENTI NON COERENTI:
- UV: Sterilizzazione, essicazione inchiostri e vernici, fotoincisione, controlli difetti di fabbricazione, lampade per uso medico e/o etetico e/o di laboratorio, luce pulsata IPL, saldatura ad arco, saldatura laser, etc.
VISIBILE: sorgenti di illuminazione artificiale > 10.000 candele/mq, luce pulsata, lampade per uso medico ed estetico, saldatura.
IR: riscaldatori radianti, forni di fusione metallo e vetro, cementerie, lampade per riscaldamento a incandescenza, dispositivi militari per la visione notturna.
 
ESEMPI DI SORGENTI LASER:
- Applicazioni mediche ed estetiche, telecomunicazioni, informatica, lavorazioni meccaniche come taglio saldatura ed incisione, metrologia, laboratori di ricerca, lettori CD - BARCODE - laser per discoteche e concerti
 
Il CLIENTE si impegna a fornire le schede tecniche delle sorgenti significative ed a garantire la disponibilità di un referente aziendale durante i rilievi.
 
ESCLUSIONI:
Misure giustificabili
 
ESECUZIONE DEL SERVIZIO PREVISTA: in base alle sorgenti ottiche ritenute significative si approfondisce la valutazione analitica strumentale tramite il rilievo delle sorgenti con SPETTRORADIOMETRI OCEAN OPTICS.
In particolare tramite lo strumento OCEAN OPTICS HR2000+ è possibile valutare le radiazioni ottiche comprese nel range di 200-1100 nanometri (UVS-VIS-NIR), mentre con lo strumento OCEAN OPTICS NIRQUEST256-2.5 si procede alla misurazione delle sorgenti comprese nel range di 900-2500 nanometri.
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RADIAZIONI OTTICHE
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- UVC - 100 - 280 nanometri (rischi di fotocheratite, fotocongiuntivite, eritema, processo accellerato di invecchiamento della pelle, tumori cutanei)
- UVB - 280 - 315 nanometri (rischi di fotocheratite, fotocongiuntivite, eritema, processo accellerato di invecchiamento della pelle, tumori cutanei)
- UVA - 315 - 400 nanometri (cataratta fotochimica, reazione di fotosensibilità, processo accellerato di invecchiamento della pelle, tumori cutanei)
- visibile - 400 - 760 nanometri  (lesione fotochimica e termica della retina, reazione di fotosensibilità, bruciatura della pelle)
- IR-A - 760 - 1400 nanometri (cataratta, bruciatura della retina, bruciatura della pelle)
- IR-B - 1400 - 3000 nanometri (cataratta, bruciatura della cornea, bruciatura della pelle)
- IR-C - 3000 nanometri - 1 mm (normalmente meno pericolose: in dosi massiccie bruciatura della cornea, bruciatura della pelle)
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RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (ROA) - valutazione dei rischi

N. prodotto: R21803

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Safety -  D.Lgs.81/2008 Titolo VIII Capo V - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI  (N.I.R.) : ELABORAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI.
 
Art. 213. - Campo di applicazione
1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
 
Art. 214. - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:
a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:
1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti e' suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi e' suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm);
b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;
c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser;
d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser;
e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;
f) irradianza (E) o densita' di potenza: la potenza radiante incidente per unita' di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2);
g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m-2);
h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unita' d'angolo solido per unita' di superficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1);
i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali e' esposto un lavoratore.
 
Art. 215. - Valori limite di esposizione
1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati nell'allegato XXXVII, parte I.
2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell'allegato XXXVII, parte II.
 
Art. 216. - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente
 
Il CLIENTE si impegna a fornire le schede tecniche delle sorgenti significative ed a garantire la disponibilità di un referente aziendale durante i rilievi.
 
ESCLUSIONI:
Misure giustificabili
 
ESECUZIONE DEL SERVIZIO PREVISTA: in base alle sorgenti ottiche ritenute significative e l'eventuale approfondimento strumentale si procede all'assistenza ed alla stesura della valutazione del rischio specifico, tenuto conto dei tempi di esposizione e dei dati in ingresso forniti dal committente
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AMBIENTE SEVERO CALDO - Valutazione MICROCLIMA interno degli ambienti di lavoro

N. prodotto: R21501

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D.Lgs.81/2008 del 09 Aprile 2008 - Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori - pubblicato su G.U. in data 30/04/2008 ed entrato in vigore in data 15 maggio 2008
 
Il CLIENTE si impegna a garantire il funzionamento delle linee e di tutte le apparecchiature durante i rilievi ed a fornire tutti dati relativi all'abbigliamento e dell'attività degli operatori, oltre alle planimetrie necessarie.
 
ESCLUSIONI:
Valutazione per singola postazione dei singoli lavoratori
 
DETTAGLIO DEL SERVIZIO
Verrà effettuata una valutazione per aree omogenee.
Il servizio comprende il sopralluogo e l'assitenza al datore di lavoro perchè possa valutare correttamente quanto previsto in merito alla conformità dei luoghi di lavoro, alla salute dei lavoratori ed in riferimento alla normativa applicabile.
 
D.Lgs.81/2008 ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1.9 Microclima
 
Al fine di poter ottemperare a tali obblighi di legge, offriamo il seguente servizio:
 
1. rilievi strumentali effettuati presso la Vostra azienda da nostri tecnici con l’utilizzo di un acquisitore elettronico e una serie di sensori in grado di campionare le grandezze microclimatiche ambientali (temperatura dell’aria, umidità relativa, velocità dell’aria, ecc.), simulando l’esposizione dei lavoratori
 
2. relazione di valutazione del microclima ambientale, comprensiva del calcolo dei principali indici microclimatici di benessere termico e stress termico, in conformità alle seguenti norme:
- Norma Tecnica UNI EN 27726 (ottobre 1995) Ambienti termici. Strumenti e metodi per la misurazione delle grandezze fisiche.
- Norma Tecnica UNI EN ISO 7730 (settembre 1997)- Ambienti termici moderati. Determinazione degli indici PMV e  PPD e specifica delle condizioni di benessere termico.
- Norma Tecnica UNI EN 27243 (febbraio 1996) - Ambienti caldi. Valutazione dello stress termico per l’uomo negli ambienti di lavoro, basata sull’indice WBGT ( temperatura a bulbo umido e del globo termometro).
- Norma Tecnica UNI EN ISO 7933 (edizione agosto 2004) – Ergonomia dell’ambiente termico. Determinazione analitica ed interpretazione dello stress termico da calore mediante il calcolo della sollecitazione termica prevedibile.
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Valutazione VIBRAZIONI SISTEMA MANO BRACCIO (HAV)

N. prodotto: R21600

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D.Lgs.81/2008 - Titolo VIII - Capo III - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
 
Art. 199. - Campo di applicazione
1. Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
 
Art. 200. - Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
...omissis…
 
Il servizio comprende le indagini tecniche e l'elaborazione della proposta di valutazione dei rischi, in rapporto ai dati ricevuti e a servizio ed assitenza del datore di lavoro, affinchè possa identificare e stimare il rischio specifico, pianificando le attività di prevenzione e protezione nel rispetto del seguente dettato normativo.
 
METODOLOGIE
1) Valutazione dei Rischi senza rilievi strumentali affidandosi a dati di letteratura consultando la banca Dati ISPESL;
2) Valutazione dei Rischi con rilievi strumentali in sito e relativa  relazione tecnica.
 
D.Lgs.81/2008 - Art. 202. - Valutazione dei rischi
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche puo' essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entita' delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.
3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A.
4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B.
5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di la' delle ore lavorative, in locali di cui e' responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidita' o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.
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Valutazione MMC Niosh: MODELLO SEQUENZIALE (compiti compositi > 6/10 sub-task)

N. prodotto: R20605

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Safety -  D.Lgs.81/2008 Titolo VI Art.167 comma 2 lettera a) - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MMC - NIOSH) "MODELLO SEQUENZIALE" PER COMPITI COMPOSITI con più di 6-10 sub-task e variabili

Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

Capo I -Disposizioni generali 

Art. 167. - Campo di applicazione 
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivita' lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o piu' lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;

Art. 168. - Obblighi del datore di lavoro 
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessita' di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII

Valutazione dei rischi con la metodologia EPM Colombini/Occhipinti.
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