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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MMC-NIOSH) MAPPARURA DEL RISCHIO da MMC con uso FORMULA NIOSH

N. prodotto: R20610

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Safety -  D.Lgs.81/2008 Titolo VI Art.167 comma 2 lettera a) - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MMC - NIOSH) MAPPATURA DEL RISCHIO da MMC con uso della formula del NIOSH + Trasporto + Traino + Spinta
 
Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
 
Capo I -Disposizioni generali
 
Art. 167. - Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivita' lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o piu' lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;
 
Art. 168. - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessita' di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII.
 
Valutazione dei rischi con la metodologia EPM Colombini/Occhipinti.
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Valutazione del rischio: esposizione al RUMORE da parte dei lavoratori

N. prodotto: 21400

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D.Lgs.81/2008 - Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
 
Art. 187. - Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.
 
Art. 190. - Valutazione del rischio
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attivita' svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita' alle vigenti disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilita' di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, puo' fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.
3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purche' sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.
4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.
5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed e' documentata in conformita' all'articolo 28, comma 2.
 
Il CLIENTE si impegna a garantire il funzionamento delle linee produttive e/o delle apparecchiature, macchine, impianti durante i rilievi e a fornire i tempi di esposizione degli operatori, oltre alle planimetrie necessarie. Per apparecchi o macchine ad uso individuale sarà inoltre necessario verificare il loro funzionamento insieme all'utilizzatore.
 
DETTAGLIO DEL SERVIZIO
Il servizio comprende le indagini tecniche e l'elaborazione della proposta di valutazione dei rischi, in rapporto ai dati ricevuti e a servizio ed assitenza del datore di lavoro, affinchè possa identificare e stimare il rischio specifico, pianificando le attività di prevenzione e protezione nel rispetto del seguente dettato normativo.
L’attività prevista riassume i seguenti servizi:
-rilievi strumentali dello stato di fatto con fonometro integratore Larson & Davis LD824 RealTime
-Scaricamento dati acquisiti ed elaborazione dei risultati con Personal Computer e specifico Software Noise & Vibrations Works delle misure effettuate;
-Calcolo dei livelli di esposizione giornaliera Lex(8) per gruppi di lavoratori omogenei per mansioni ed attività svolte;
-Redazione di una relazione tecnica conclusiva contenente la valutazione dell'esposizione al rumore, redatta da personale qualificato e controfirmata da Tecnico Competente abilitato in acustica ai sensi della Legge 447/1995.
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AMBIENTI MODERATI - Valutazione MICROCLIMA interno degli ambienti di lavoro

N. prodotto: R21500

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D.Lgs.81/2008 del 09 Aprile 2008 - Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori - pubblicato su G.U. in data 30/04/2008 ed entrato in vigore in data 15 maggio 2008
 
Il CLIENTE si impegna a garantire il funzionamento delle linee e di tutte le apparecchiature durante i rilievi ed a fornire tutti dati relativi all'abbigliamento e dell'attività degli operatori, oltre alle planimetrie necessarie.
 
ESCLUSIONI:
Valutazione per singola postazione dei singoli lavoratori
 
DETTAGLIO DEL SERVIZIO
Verrà effettuata una valutazione per aree omogenee.
Il servizio comprende il sopralluogo e l'assitenza al datore di lavoro perchè possa valutare correttamente quanto previsto in merito alla conformità dei luoghi di lavoro, alla salute dei lavoratori ed in riferimento alla normativa applicabile.
 
D.Lgs.81/2008 ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1.9 Microclima
 
Al fine di poter ottemperare a tali obblighi di legge, offriamo il seguente servizio:
 
1. rilievi strumentali effettuati presso la Vostra azienda da nostri tecnici con l’utilizzo di un acquisitore elettronico e una serie di sensori in grado di campionare le grandezze microclimatiche ambientali (temperatura dell’aria, umidità relativa, velocità dell’aria, ecc.), simulando l’esposizione dei lavoratori
 
2. relazione di valutazione del microclima ambientale, comprensiva del calcolo dei principali indici microclimatici di benessere termico (Metodo PHS: Predicted Heat Strain – Sollecitazione Termica Prevedibile), in conformità alle seguenti norme:
- UNI EN ISO 7933:2005 “Determinazione analitica ed interpretazione dello stress termico da calore mediante il calcolo della sollecitazione termica prevedibile”
- Norma Tecnica UNI EN 27726 (ottobre 1995) Ambienti termici. Strumenti e metodi per la misurazione delle grandezze fisiche.
- Norma Tecnica UNI EN ISO 7730 (settembre 1997)- Ambienti termici moderati. Determinazione degli indici PMV e  PPD e specifica delle condizioni di benessere termico.
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AMBIENTI SEVERI FREDDI - Valutazione MICROCLIMA interno degli ambienti di lavoro

N. prodotto: R21502

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D.Lgs.81/2008 del 09 Aprile 2008 - Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori - pubblicato su G.U. in data 30/04/2008 ed entrato in vigore in data 15 maggio 2008
 
Il CLIENTE si impegna a garantire il funzionamento delle linee e di tutte le apparecchiature durante i rilievi ed a fornire tutti dati relativi all'abbigliamento e dell'attività degli operatori, oltre alle planimetrie necessarie.
 
ESCLUSIONI:
Valutazione per singola postazione dei singoli lavoratori
 
DETTAGLIO DEL SERVIZIO
Verrà effettuata una valutazione per aree omogenee.
Il servizio comprende il sopralluogo e l'assitenza al datore di lavoro perchè possa valutare correttamente quanto previsto in merito alla conformità dei luoghi di lavoro, alla salute dei lavoratori ed in riferimento alla normativa applicabile.
 
D.Lgs.81/2008 ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1.9 Microclima
 
Al fine di poter ottemperare a tali obblighi di legge, offriamo il seguente servizio:
 
1. rilievi strumentali effettuati presso la Vostra azienda da nostri tecnici con l’utilizzo di un acquisitore elettronico e una serie di sensori in grado di campionare le grandezze microclimatiche ambientali (temperatura dell’aria, umidità relativa, velocità dell’aria, ecc.), simulando l’esposizione dei lavoratori
 
2. relazione di valutazione del microclima ambientale, comprensiva del calcolo dei principali indici microclimatici di AMBIENTE SEVERO FREDDO, nel rispetto delle seguenti norme:
- Norma Tecnica UNI EN 27726 (ottobre 1995) Ambienti termici. Strumenti e metodi per la misurazione delle grandezze fisiche.
- Norma Tecnica UNI EN ISO 7730 (settembre 1997)- Ambienti termici moderati. Determinazione degli indici PMV e  PPD e specifica delle condizioni di benessere termico.
- Norma Tecnica UNI ENV ISO 11079:2001 “Valutazione degli ambienti freddi - Determinazione dell'isolamento richiesto dagli indumenti (IREQ)”
Calcolo di due diversi valori di IREQ, indicati come IREQmin e IREQneutral. Tali valori risultano capaci di assicurare rispettivamente condizioni minime accettabili (dunque con presenza di una sensibile, ma tollerabile, sensazione di freddo) e condizioni di neutralità termica.
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Valutazione VIBRAZIONI CORPO INTERO (WBV)

N. prodotto: R21601

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D.Lgs.81/2008 - Titolo VIII - Capo III - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
 
Art. 199. - Campo di applicazione
1. Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
 
Art. 200. - Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si intende per:
...omissis...
b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.
 
Il servizio comprende le indagini tecniche e l'elaborazione della proposta di valutazione dei rischi, in rapporto ai dati ricevuti e a servizio ed assitenza del datore di lavoro, affinchè possa identificare e stimare il rischio specifico, pianificando le attività di prevenzione e protezione nel rispetto del seguente dettato normativo.
 
METODOLOGIE
1) Valutazione dei Rischi senza rilievi strumentali affidandosi a dati di letteratura consultando la banca Dati ISPESL;
2) Valutazione dei Rischi con rilievi strumentali in sito e relativa  relazione tecnica.
 
D.Lgs.81/2008 - Art. 202. - Valutazione dei rischi
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche puo' essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entita' delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.
3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A.
4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B.
5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di la' delle ore lavorative, in locali di cui e' responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidita' o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.
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CHECKLIST OCRA SEMPLIFICATA - Valutazione rischi specifici di sovraccarico funzionale arti superiori

N. prodotto: R21700

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Safety -  D.Lgs.81/2008 Titolo VI Art.167 comma 2 lettera b) - CHECKLIST OCRA SEMPLIFICATA - Valutazione dei rischi specifici di sovraccarico funzionale arti superiori (Valutazione RAPIDA con mini CheckList OCRA del Lavoro caratterizzato da più compiti)
 
Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
 
D.Lgs.81/2008 Titolo VI - Capo I - Disposizioni generali
 
Art. 167. - Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivita' lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:
a)...omissis...
b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
 
Art. 168. - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessita' di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attivita' comporta, in base all'allegato XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.
3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalita' del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si puo' fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.
 
Il CLIENTE si impegna a fornire le planimetrie necessarie ed a garantire la possibilità di accesso ai luoghi e la disponibilità di referenti e preposti per eventuali informazioni tecniche.
 
ESCLUSIONI:
Assseverazione da parte di ergonomo qualificato
 
DETTAGLIO DEL SERVIZIO
Il servizio comprende le indagini tecniche e l'elaborazione della proposta di valutazione dei rischi, in rapporto ai dati ricevuti e a servizio ed assitenza del datore di lavoro, affinchè possa identificare e stimare il rischio specifico, pianificando le attività di prevenzione e protezione nel rispetto del seguente dettato normativo.
METODOLOGIA
Le attività con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori possono costituire un rischio (di WMSDs) per la salute, ed essendo stabilito dallo stesso art. 15 del D. Lgs, 81/2008 che il rispetto dei principi ergonomici per attenuare gli effetti del lavoro ripetitivo è una misura essenziale di tutela, ne deriva che, nei contesti aziendali appropriati, il datore di lavoro debba procedere a valutare anche questo specifico rischio e, laddove lo stesso si evidenzi come presente e potenzialmente dannoso, debba attuare un programma teso a contenere lo stesso al più basso livello tecnicamente possibile  compatibilmente con il tipo di attività esercitata.
Per evidenziare e quantificare la presenza del rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori all’interno di una realtà aziendale si è scelto di utilizzare le seguenti metodologie:
• Check List, che è uno strumento di rilevazione del rischio, agile, sintetico e di immediata realizzazione ma, proprio per alcune di queste caratteristiche,  anche meno preciso del metodo OCRA e pertanto non deve essere considerato una alternativa ad esso.                                              
• Il metodo OCRA (Occupational Ripetitive Actions): rappresenta la procedura di analisi di rilevazione del rischio più precisa, completa (anche attraverso riprese filmate) ma anche la più complessa.
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CHECK LISTA OCRA CLASSICA - Valutazione dei compiti ripetitivi secondo il modello tradizionale

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Safety -  D.Lgs.81/2008 Titolo VI Art.167 comma 2 lettera b) - CHECK LISTA OCRA CLASSICA - Valutazione automatica dei compiti ripetitivi con CheckList OCRA Modello Tradizionale. Valutazione dei rischi specifici di sovraccarico funzionale arti superiori.
 
Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
 
D.Lgs.81/2008 Titolo VI - Capo I - Disposizioni generali
 
Art. 167. - Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivita' lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:
a)...omissis...
b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
 
Art. 168. - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessita' di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attivita' comporta, in base all'allegato XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.
3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalita' del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si puo' fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.
 
Il CLIENTE si impegna a fornire le planimetrie necessarie ed a garantire la possibilità di accesso ai luoghi e la disponibilità di referenti e preposti per eventuali informazioni tecniche.
 
ESCLUSIONI:
Assseverazione da parte di ergonomo qualificato
 
DETTAGLIO DEL SERVIZIO
Il servizio comprende le indagini tecniche e l'elaborazione della proposta di valutazione dei rischi, in rapporto ai dati ricevuti e a servizio ed assitenza del datore di lavoro, affinchè possa identificare e stimare il rischio specifico, pianificando le attività di prevenzione e protezione nel rispetto del seguente dettato normativo.
METODOLOGIA
Le attività con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori possono costituire un rischio (di WMSDs) per la salute, ed essendo stabilito dallo stesso art. 15 del D. Lgs, 81/2008 che il rispetto dei principi ergonomici per attenuare gli effetti del lavoro ripetitivo è una misura essenziale di tutela, ne deriva che, nei contesti aziendali appropriati, il datore di lavoro debba procedere a valutare anche questo specifico rischio e, laddove lo stesso si evidenzi come presente e potenzialmente dannoso, debba attuare un programma teso a contenere lo stesso al più basso livello tecnicamente possibile  compatibilmente con il tipo di attività esercitata.
Per evidenziare e quantificare la presenza del rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori all’interno di una realtà aziendale si è scelto di utilizzare le seguenti metodologie:
• Check List, che è uno strumento di rilevazione del rischio, agile, sintetico e di immediata realizzazione ma, proprio per alcune di queste caratteristiche,  anche meno preciso del metodo OCRA e pertanto non deve essere considerato una alternativa ad esso.                                              
• Il metodo OCRA (Occupational Ripetitive Actions): rappresenta la procedura di analisi di rilevazione del rischio più precisa, completa (anche attraverso riprese filmate) ma anche la più complessa.
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OCRA INDEX - Modello APPROFONDITO - Valutazione rischi specifici di sovraccarico arti superiori

N. prodotto: R21710

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Safety -  D.Lgs.81/2008 Titolo VI Art.167 comma 2 lettera b) - OCRA INDEX - Modello APPROFONDITO - Valutazione dei rischi specifici di sovraccarico funzionale arti superiori.
 
Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
 
D.Lgs.81/2008 Titolo VI - Capo I - Disposizioni generali
 
Art. 167. - Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivita' lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:
a)...omissis...
b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
 
Art. 168. - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessita' di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attivita' comporta, in base all'allegato XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.
3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalita' del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si puo' fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.
 
Il CLIENTE si impegna a fornire le planimetrie necessarie ed a garantire la possibilità di accesso ai luoghi e la disponibilità di referenti e preposti per eventuali informazioni tecniche.
 
ESCLUSIONI:
Assseverazione da parte di ergonomo qualificato
 
DETTAGLIO DEL SERVIZIO
Il servizio comprende le indagini tecniche e l'elaborazione della proposta di valutazione dei rischi, in rapporto ai dati ricevuti e a servizio ed assitenza del datore di lavoro, affinchè possa identificare e stimare il rischio specifico, pianificando le attività di prevenzione e protezione nel rispetto del seguente dettato normativo.
METODOLOGIA
Le attività con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori possono costituire un rischio (di WMSDs) per la salute, ed essendo stabilito dallo stesso art. 15 del D. Lgs, 81/2008 che il rispetto dei principi ergonomici per attenuare gli effetti del lavoro ripetitivo è una misura essenziale di tutela, ne deriva che, nei contesti aziendali appropriati, il datore di lavoro debba procedere a valutare anche questo specifico rischio e, laddove lo stesso si evidenzi come presente e potenzialmente dannoso, debba attuare un programma teso a contenere lo stesso al più basso livello tecnicamente possibile  compatibilmente con il tipo di attività esercitata.
Per evidenziare e quantificare la presenza del rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori all’interno di una realtà aziendale si è scelto di utilizzare le seguenti metodologie:
• Check List, che è uno strumento di rilevazione del rischio, agile, sintetico e di immediata realizzazione ma, proprio per alcune di queste caratteristiche,  anche meno preciso del metodo OCRA e pertanto non deve essere considerato una alternativa ad esso.                                              
• Il metodo OCRA (Occupational Ripetitive Actions): rappresenta la procedura di analisi di rilevazione del rischio più precisa, completa (anche attraverso riprese filmate) ma anche la più complessa.
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Valutazione esposizione ai CAMPI ELETTROMAGNETICI da parte dei lavoratori

N. prodotto: R21800

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Modalità di spedizione disponibili: Ritiro del cliente, Trasmissione in maniera informatica
D.Lgs.81/2008 - Titolo VIII Capo IV - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
 
Art. 206. - Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto.
2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.
 
Art. 209. - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformita' alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finche' le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.
2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformita' al comma 1, qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui all'articolo 208, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, purche' si sia gia' proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
4. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
f) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientif
 
Il CLIENTE si impegna a garantire il funzionamento di apparecchiature e linee durante i rilievi.
 
ESCLUSIONI:
valutazione/misura per singola postazione operatore
 
DETTAGLIO DEL SERVIZIO
Verrà effettuata una valutazione per aree omogenee.
Il servizio comprende le indagini tecniche e l'elaborazione della proposta di valutazione dei rischi, in rapporto ai dati ricevuti e a servizio ed assitenza del datore di lavoro, affinchè possa identificare e stimare il rischio specifico, pianificando le attività di prevenzione e protezione nel rispetto del seguente dettato normativo.
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RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (ROA) - indagini preliminari

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Modalità di spedizione disponibili: Ritiro del cliente, Trasmissione in maniera informatica
D.Lgs.81/2008 - Titolo VIII Capo V - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali : indagine preliminare con fonometro per identificare le sorgenti pericolose.
 
ESEMPI DI SORGENTI NON COERENTI:
- UV: Sterilizzazione, essicazione inchiostri e vernici, fotoincisione, controlli difetti di fabbricazione, lampade per uso medico e/o etetico e/o di laboratorio, luce pulsata IPL, saldatura ad arco, saldatura laser, etc.
VISIBILE: sorgenti di illuminazione artificiale > 10.000 candele/mq, luce pulsata, lampade per uso medico ed estetico, saldatura.
IR: riscaldatori radianti, forni di fusione metallo e vetro, cementerie, lampade per riscaldamento a incandescenza, dispositivi militari per la visione notturna.
 
ESEMPI DI SORGENTI LASER:
- Applicazioni mediche ed estetiche, telecomunicazioni, informatica, lavorazioni meccaniche come taglio saldatura ed incisione, metrologia, laboratori di ricerca, lettori CD - BARCODE - laser per discoteche e concerti
 
Il CLIENTE si impegna a fornire le schede tecniche delle sorgenti significative ed a garantire la disponibilità di un referente aziendale durante i rilievi.
 
ESCLUSIONI:
Misure giustificabili
 
DETTAGLIO DEL SERVIZIO
Il servizio comprende le indagini tecniche e l'elaborazione della proposta di valutazione dei rischi, in rapporto ai dati ricevuti e a servizio ed assitenza del datore di lavoro, affinchè possa identificare e stimare il rischio specifico, pianificando le attività di prevenzione e protezione nel rispetto del seguente dettato normativo.
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