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Individuazione e valutazione dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

N. prodotto: R20030

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D.Lgs.81/2008 Titolo III Comma 2
Art. 77. - Obblighi del datore di lavoro 
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinche' questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
 
Il CLIENTE si impegna a fornire:
- inventario dei DPI attualmente in uso
- esiti della valutazione dei rischi ed elenco dei DPI obbligatori e facoltativi
- tutti i DPI utilizzati completi delle analisi normative
- informazioni necessarie ad individuare le mansioni specifiche tramite il confronto diretto con i referenti delle linee e degli impianti
 
DETTAGLIO DEL SERVIZIO
Verrà analizzata ed elaborata, a servizio ed insieme al datore di lavoro, una griglia riepilogativa per gruppo omogeneo di rischio dei lavoratori, riportante le tipologie di DPI che si rendono necessari, quelli consigliati e gli eventuali indumenti aziendali che concorrono a soddisfare il parametro legislativo richiesto e le necessità individuae nella valutazione dei rischi.
 
Titolo III Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale
D.Lgs.81/2008 Art. 74. - Definizioni
 
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivita' lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
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