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ACUSTICA: Valutazione IMPATTO acustico con calcolo algoritmi e logaritmi matematici

N. prodotto: R26211

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Acustica -  Valutazione IMPATTO ACUSTICO (Legge 447/95 e normativa regionale) CON CALCOLI DEI VALORI ATTESI TRAMITE ALGORITMI MATEMATICI E LOGARITMICI

Legge regionale Emilia Romagna n.15/2001 e D.G.R. 673/2004.

Art. 10 Disposizioni in materia di impatto acustico
La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta sulla base dei criteri fissati dalla Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è allegata, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995, alle domande per il rilascio:
a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attivita' produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a)
c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attivita' produttive.
I criteri di cui al comma 3 prevedono modalita' semplificate per la documentazione di previsione di impatto acustico relativamente alle attivita' produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono significativi aumenti di flussi di traffico.
Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000 la documentazione di cui al comma 3 e' quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora questa contenga gli elementi previsti nei criteri fissati dalla Regione.
Qualora in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui al comma 3 sia prevista la denuncia di inizio di attivita', od altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare dell'attivita' e deve essere presentata a richiesta dell'autorita' competente al controllo.
La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) della Legge n. 447 del 1995, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attivita' o dagli impianti.

Il CLIENTE si impegna a fornire le planimetrie necessarie e tutta la documentazione pregressa, garantendo la possibilità di accesso ai luoghi e la disponibilità di referenti e preposti per eventuali informazioni tecniche.

ESCLUSIONI: 
- ipotesi progettuali di intervento di MITIGAZIONE e CONTENIMENTO acustico 

DETTAGLIO DEL SERVIZIO
L’attività prevista in oggetto riassume i seguenti servizi:

- redazione di una relazione tecnica conclusiva contenente la valutazione previsionale in materia di rumore previsto, redatta e controfirmata da Tecnico Competente abilitato in acustica ai sensi della Legge 447/1995.

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI 

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati: 
a) data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni meteorologiche, velocita' e direzione del vento 
b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura 
c) catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione e del certificato di verifica della taratura 
d) i livelli di rumore rilevati 
e) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura 
l) le conclusioni 
m) modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione 
n) elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione 
o) identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.

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