Safety - D.Lgs.81/2008 - Art.28 comma 1 - Valutazione dello stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004: (PARTE OBBLIGATORIA) PRIMA FASE INIZIALE GENERALE CON MEDICO E PSICOLOGO DEL LAVORO
Art. 28. - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi.
Questa valutazione sarà effettuata nel rispetto delle indicazioni ministeriali, delle linee guida nazionali e delle indicazioni degli Enti di controllo (es. AUSL - DPL), e più precisamente:
- Incontro con il datore di lavoro e dirigenza aziendale (figure apicali);
- Incontro operaivo con il Resp. delle risorse umane (HR) e con i componenti/responsabili del Serv. Prevenzione e Protezione (SPP);
- Incontro accessorio con Rappresentanti dei lavoratori (RLS), rappresentanze aziendali (RSU), sindacati;
- Incontro illustrazione progetto preposti e relazione per reparto;