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Valutazione conformità legislativa delle attrezzature (fino a 15 addetti)

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D.Lgs.81/2008 Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro
 
Art. 69. - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimita' di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.
 
Art. 70. - Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
 
1.1 - sopralluogo in azienda ed assitenza al datore di lavoro perchè possa valutare correttamente quanto previsto ai punti successivi.
1.2 - analisi dello stato di fatto delle attrezzature di lavoro rispetto alla normativa vigente (D.Lgs.81/2008 Allegato V, D.P.R. 459/1996 Direttiva Macchine, Norme tecniche quando necessario);
1.3 - confronto con il libretto o manuale d’uso del costruttore;
1.4 - Laddove è possibile verranno effettuate prove di arresto dei pulsanti di emergenza, verifica del funzionamento di barriere materiali o immateriali, verifica di funzionamento di micro di sicurezza etc, capacità di aspirazione dei fumi e velocità di aspirazione sulle cappe, capacità di aspirazione dei fumi e velocità di aspirazione sulle cappe.
1.5 - resoconto fotografico;
1.6 - schedatura di ogni singola attrezzatura;
1.7 - stesura della relazione riassuntiva in cui vengono evidenziate e riepilogate le situazioni da adeguare,
 
Questo intervento permette di identificare quali sicurezze e/o protezioni antinfortunistiche si rendono necessarie.
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