D.Lgs.81/2008 Titolo V
Art. 163. - Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformita' all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unita' produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.
Il CLIENTE si impegna a fornire le planimetrie necessarie e a garantire l'accesso ai luoghi e la disponibilità di referenti e preposti per eventuali informazioni tecniche.
ESCLUSIONI:
- fornitura ed installazione della segnaletica
- verifica della segnaletica relativa a macchine ed impianti
DETTAGLIO DEL SERVIZIO
Il servizio comprende il sopralluogo e la verifica di conformità dei luoghi di lavoro in riferimento alla normativa applicabile. L'obiettivo è quello di coadiuvare il datore di lavoro nella individuazione della segnaletica per ottemperare alle disposizioni legislative di seguito riportate.
ALLEGATO XXIV - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA
1. Considerazioni preliminari
1.1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati da XXV a XXXII.
1.2. Il presente allegato stabilisce tali requisiti, descrive le diverse utilizzazioni delle segnaletiche di sicurezza ed enuncia norme generali sull'intercambiabilità o complementarità di tali segnaletiche.
1.3. Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate solo per trasmettere il messaggio o l'informazione precisati all'articolo 148, comma 1.
ALLEGATO XXIV - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA
ALLEGATO XXV - PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI
ALLEGATO XXVI - PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI
ALLEGATO XXVII - PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
ALLEGATO - XXVIII - PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE
ALLEGATO XXIX - PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI
ALLEGATO XXX - PRESCRIZIONI PERI SEGNALI ACUSTICI
ALLEGATO XXXI - PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE
ALLEGATO XXXII - PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI