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Prevenzione incendi -  D.P.R. 151/2011 - Art.3 - Richiesta ESAME PROGETTO per l'OTTENIMENTO DEL PARERE DI CONFORMITA' per le attività di cui all'Allegato I, categoria B e C.

Decreto Presidente Repubblica n° 151 del 01/08/2011
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 3 - Valutazione dei progetti 
1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. 
2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2. 
3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

Il servizio comprende l'elaborazione della Relazione Tecnica, degli elaborati grafici e della specifica modulistica, in rapporto ai dati ricevuti e a servizio ed assitenza del datore di lavoro, affinchè possa essere inviata la richiesta del parere di conformità al comando provingiale dei Vigili del Fuoco competente per territorio secondo i criteri di seguito stabiliti.

ALLEGATO I - DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA AL PARERE DI CONFORMITA' SUI PROGETTI.

La documentazione progettuale di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio dell'attivita' elencate nell'Allegato I del D.P.R. 151/2011 (ad esclusione delle attività industriali a rischio di incidente rilevante) e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri di prevenzione incendi e in particolare comprende: 
scheda informativa generale; 
relazione tecnica; 
elaborati grafici. 
(come da D.M. 04/05/1998 fino all'adozione del D.M. di cui al comma 7 dell'Art.2 del D.P.R. 151/2011).

A - documentazione relativa ad attivita' non regolate da specifiche disposizioni antincendio. 

A.1. Scheda informativa generale. 
La scheda informativa generale comprende: 
a) informazioni generali sull'attivita' e sulle eventuali attivita' secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi; 
b) indicazioni del tipo di intervento in progetto: nuovo insediamento o modifica, ampliamento o ristrutturazione di attivita' esistente. 

A.2. Relazione tecnica. 
La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione anticendio da attuare per ridurre i rischi. 
A.2.1. Individuazione dei pericoli di incendio. 
La prima parte della relazione contiene l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attivita', quali ad esempio: 
destinazione d'uso (generale e particolare); 
sostanze pericolose e loro modalita' di stoccaggio; 
carico di incendio nei vari compartimenti; 
impianti di processo; 
lavorazioni; 
macchine, apparecchiature ed attrezzi; 
movimentazioni interne; 
impianti tecnologici di servizio; 
aree a rischio specifico. 
A.2.2. Descrizione delle condizioni ambientali. 
La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio: 
condizioni di accessibilita' e viabilita'; 
lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento); 
caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumentrica, compartimentazione, ecc.); 
aerazione (ventilazione); 
affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacita' motorie o sensoriali; 
vie di esodo. 
A.2.3. Valutazione qualitativa del rischio. 
La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli. 
A.2.4. Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio). 
La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, avendo riguardo alle norme tecniche di prodotto prese a riferimento. 
A.2.5. Gestione dell'emergenza. 
Nell'ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilita' dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo a

 
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