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Valutazione del rischio elettrico: IMPIANTI E ATTREZZATURE

N. prodotto: R20210

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D.Lgs.81/2008 Titolo III - Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche
 
Art. 80. - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
 
Il CLIENTE si impegna a garantire:
- fornitura planimetrie
- accesso ai luoghi
- disponibilità dei referenti per richiesta informazioni tecniche
- disponibilità preposto
- fornitura documentazione disponibile, schemi elettrici, certificazioni, dichiarazioni di conformità e di corretta installazione di macchine e impianti
- fornitura delle informzioni relative alla formazione del personale addetto
 
ESCLUSIONI:
Termografia
 
DETTAGLIO DEL SERVIZIO
1.1 - sopralluogo in azienda;
1.2 - Assitenza al datore di lavoro perchè possa valutare correttamente quanto previsto ai commi 2 e 3 del D.Lgs.81/2008:
 
Art.80 comma 2. ... il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
 
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.
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