D.Lgs.81/2008 Titolo III - Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche
Art. 80. - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
ATTIVITA' COMPRESE NEL SERVIZIO PROPOSTO:
1.1 - sopralluogo in azienda;
1.2 - valutazione documentazione tecnica di progetto disponibile presso il sito;
1.3 - verifica congruenza dello stato di fatto mediante controllo a vista;
1.4 - verifica dichiarazioni di conformità;
1.5 - Stesura rapporto tecnico con reportistca riguardo lo stato di fatto riscontrato ed eventuali azioni correttive / preventire da pianificare.