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CHECKLIST OCRA SEMPLIFICATA - Valutazione rischi specifici di sovraccarico funzionale arti superiori

N. prodotto: R21700

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Safety -  D.Lgs.81/2008 Titolo VI Art.167 comma 2 lettera b) - CHECKLIST OCRA SEMPLIFICATA - Valutazione dei rischi specifici di sovraccarico funzionale arti superiori (Valutazione RAPIDA con mini CheckList OCRA del Lavoro caratterizzato da più compiti)
 
Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
 
D.Lgs.81/2008 Titolo VI - Capo I - Disposizioni generali
 
Art. 167. - Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivita' lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:
a)...omissis...
b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
 
Art. 168. - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessita' di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attivita' comporta, in base all'allegato XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.
3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalita' del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si puo' fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.
 
Il CLIENTE si impegna a fornire le planimetrie necessarie ed a garantire la possibilità di accesso ai luoghi e la disponibilità di referenti e preposti per eventuali informazioni tecniche.
 
ESCLUSIONI:
Assseverazione da parte di ergonomo qualificato
 
DETTAGLIO DEL SERVIZIO
Il servizio comprende le indagini tecniche e l'elaborazione della proposta di valutazione dei rischi, in rapporto ai dati ricevuti e a servizio ed assitenza del datore di lavoro, affinchè possa identificare e stimare il rischio specifico, pianificando le attività di prevenzione e protezione nel rispetto del seguente dettato normativo.
METODOLOGIA
Le attività con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori possono costituire un rischio (di WMSDs) per la salute, ed essendo stabilito dallo stesso art. 15 del D. Lgs, 81/2008 che il rispetto dei principi ergonomici per attenuare gli effetti del lavoro ripetitivo è una misura essenziale di tutela, ne deriva che, nei contesti aziendali appropriati, il datore di lavoro debba procedere a valutare anche questo specifico rischio e, laddove lo stesso si evidenzi come presente e potenzialmente dannoso, debba attuare un programma teso a contenere lo stesso al più basso livello tecnicamente possibile  compatibilmente con il tipo di attività esercitata.
Per evidenziare e quantificare la presenza del rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori all’interno di una realtà aziendale si è scelto di utilizzare le seguenti metodologie:
• Check List, che è uno strumento di rilevazione del rischio, agile, sintetico e di immediata realizzazione ma, proprio per alcune di queste caratteristiche,  anche meno preciso del metodo OCRA e pertanto non deve essere considerato una alternativa ad esso.                                              
• Il metodo OCRA (Occupational Ripetitive Actions): rappresenta la procedura di analisi di rilevazione del rischio più precisa, completa (anche attraverso riprese filmate) ma anche la più complessa.
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